Differenza in pillole tra invalidità civile e disabilità.
- Elisa Canavese

- 23 ott
- Tempo di lettura: 1 min

Disabilità
È un concetto sociale e funzionale, regolato in Italia principalmente dalla Legge 104/1992.
Si riferisce alle limitazioni nell’autonomia personale, sociale o lavorativa derivanti da una condizione fisica, psichica o sensoriale.
Lo scopo è garantire diritti, integrazione e accomodamenti ragionevoli, non valutare una percentuale.
Viene accertata dalla Commissione ASL/INPS ai sensi dell’art. 3 della L. 104, che può riconoscere:
art. 3, comma 1: senza connotazione di gravità;
art. 3, comma 3: in situazione di gravità.
In altre parole, disabilità rappresenta un impatto sul funzionamento e sul bisogno di supporti, e non è invece una misura quantitativa.
Invalidità civile
È invece un concetto medico-legale, che riguarda la riduzione della capacità lavorativa o del rendimento personale.
Regolata da norme diverse (L. 118/1971, D.Lgs. 509/1988, D.M. 5/2/1992, ecc.), serve a determinare diritti economici: pensione, assegno mensile, iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99).
Si misura in percentuale:
< 33 % → nessun riconoscimento.
≥ 46 % → accesso al collocamento mirato (L. 68/99).
≥ 74 % → diritto ad assegno mensile di assistenza.
100 % → diritto a pensione di inabilità (se rispettati i requisiti reddituali).
Il focus non è sull’inclusione, ma sul grado di compromissione della capacità lavorativa o funzionale.
Esempio pratico:
Una persona nello Spettro può ottenere riconoscimento di disabilità ai sensi della 104/92, art. 3 comma 1, se la persona mostra difficoltà nel funzionamento sociale o nella gestione dello stress lavorativo, anche con autonomia generale intatta.
Può avere anche una invalidità civile riconosciuta (es. 50–60 %) se le caratteristiche autistiche riducono la capacità lavorativa o richiedono adattamenti ambientali.
Con l’invalidità ≥ 46 % potrà iscriversi alle liste del collocamento mirato (L. 68/99).




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