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Differenza in pillole tra invalidità civile e disabilità.


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Disabilità

È un concetto sociale e funzionale, regolato in Italia principalmente dalla Legge 104/1992.

Si riferisce alle limitazioni nell’autonomia personale, sociale o lavorativa derivanti da una condizione fisica, psichica o sensoriale.

Lo scopo è garantire diritti, integrazione e accomodamenti ragionevoli, non valutare una percentuale.

Viene accertata dalla Commissione ASL/INPS ai sensi dell’art. 3 della L. 104, che può riconoscere:

  • art. 3, comma 1: senza connotazione di gravità;

  • art. 3, comma 3: in situazione di gravità.

In altre parole, disabilità rappresenta un impatto sul funzionamento e sul bisogno di supporti, e non è invece una misura quantitativa.


Invalidità civile

È invece un concetto medico-legale, che riguarda la riduzione della capacità lavorativa o del rendimento personale.

Regolata da norme diverse (L. 118/1971, D.Lgs. 509/1988, D.M. 5/2/1992, ecc.), serve a determinare diritti economici: pensione, assegno mensile, iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99).

Si misura in percentuale:

  • < 33 % → nessun riconoscimento.

  • ≥ 46 % → accesso al collocamento mirato (L. 68/99).

  • ≥ 74 % → diritto ad assegno mensile di assistenza.

  • 100 % → diritto a pensione di inabilità (se rispettati i requisiti reddituali).

Il focus non è sull’inclusione, ma sul grado di compromissione della capacità lavorativa o funzionale.


Esempio pratico:

Una persona nello Spettro può ottenere riconoscimento di disabilità ai sensi della 104/92, art. 3 comma 1, se la persona mostra difficoltà nel funzionamento sociale o nella gestione dello stress lavorativo, anche con autonomia generale intatta.

Può avere anche una invalidità civile riconosciuta (es. 50–60 %) se le caratteristiche autistiche riducono la capacità lavorativa o richiedono adattamenti ambientali.

Con l’invalidità ≥ 46 % potrà iscriversi alle liste del collocamento mirato (L. 68/99).

 
 
 

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